PATENTE A

Motocicli

Tutte le motociclette 

Tricicli

Tricicli con potenza massima di 15 KW (dopo i 21 anni è possibile condurre tutti i tricicli)

Macchine agricole

Macchine agricole che rientrano nei limiti di sagoma e massa dei motoveicoli (altezza=2,5m/larghezza=1,6m/lunghezza 4m/massa=2500Kg)

La patente A è conseguibile a 24 anni oppure dopo due anni dal conseguimento della patente A2

La patente A contiene la patente AM, A1 e A2

DOCUMENTI NECESSARI:

  • 2 fotografie formato tessera;
  • Documento di identità;
  • Codice fiscale;
  • Visita medica presentando il certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante;

MODALITA’ DI CONSEGUIMENTO:

– CON ESAME: è necessario sostenere un solo esame pratico che prevede 3 fasi.

  • una prima fase in cui i candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura
  • una seconda fase da effettuarsi in un’area chiusa al traffico e attrezzata con coni
  • una terza fase da effettuarsi, solo dopo il superamento della prima, su strade normali, per la verifica dei comportamenti di guida nel traffico.

– SENZA ESAME: è necessario seguire un corso di formazione dalla durata complessiva di 7 ore. E’ possibile conseguire la patente con questa modalità solo se il candidato è già in possesso di patente di categoria a2 da almeno 2 anni.

Nel caso in cui la prova venga sostenuta su veicolo con cambio automatico, sulla patente sarà annotato il codice armonizzato 78. Pertanto, al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria A con cambio manuale. È considerato dotato di cambio manuale il veicolo nel quale è presente la leva (o il pedale) della frizione per l’avvio o il cambio di marcia del veicolo.

I veicoli vengono forniti dall’autoscuola, pertanto, NON è possibile utilizzare il proprio mezzo.

 

ATTENZIONE: nel caso in cui il candidato non sia ancora in possesso di patente A1/B/B1 sarà necessario sostenere anche un esame teorico con le modalità della patente A1.

ABILITAZIONE ALLA GUIDA DI MOTOVEICOLI NEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE

I titolari di patente nazionale valida per la guida di motoveicoli della categoria A, conseguita tra il 1/01/1986 e il 25/04/1988, ovvero i titolari di patente di categoria B conseguita tra il 1/01/1986 e il 25/04/1988 per poter guidare motoveicoli della categoria A negli Stati membri della CEE, dovranno ottenere uno specifico certificato d’idoneità superando un esame di abilità alla guida di motocicli.

La prova in questione è limitata alla I fase e alla II fase dell’esame pratico. In particolare, la II fase si svolge su un motociclo utile almeno per il conseguimento della categoria A1 sul percorso utilizzato per svolgere la I fase per il conseguimento della categoria AM (che prevede le prove di slalom, otto, passaggio in corridoio stretto, frenata).

Prot. n. 28822 /23.3.5 del 19 settembre 2019