REVISIONE DEI VEICOLI

Il codice della strada prevede che i veicoli a motore e i loro rimorchi devono periodicamente essere sottoposti a revisione, ossia a controlli, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

La prima revisione è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Queste scadenze si applicano a

  • autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg.
  • motoveicoli e ciclomotori
  • rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg (dal 2018).

La revisione è invece prevista ogni anno per

  • autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente
  • autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg
  • autobus, autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).

Se la visita ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito della revisione, da applicare sulla carta di circolazione.

In caso di esito negativo:

  • se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione entro un mese
  • se viene invece indicato il termine “sospeso” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare.

Sanzioni

  • Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa. L’organo di polizia stradale che accerta la violazione annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.
  • La mancata revisione può essere accertata anche tramite sistemi automatici di rilevazione.

Revisione scaduta: si può circolare il giorno dell’appuntamento?

Il DM 214 del 19/05/2017 specifica e chiarisce il tema della circolazione dei veicoli con revisione scaduta nel giorno fissato per la revisione.

Il DM consente la circolazione in presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova solo per le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici a condizione che la carta di circolazione non sia revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante.

Prenotazioni effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti sono inefficaci ai fini dell’autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione con adeguate precauzioni.

REVISIONE AUTO GPL

Le regole per la revisione delle auto con impianto GPL sono le stesse previste per le classiche motorizzazione diesel e benzina. NON è prevista la revisione delle bombole gpl ma la legislazione italiana prevede che dopo 10 anni di utilizzo è necessario sostituire le bombole, sia quelle originali, ovvero montate dalla casa madre dove è stato effettuato l’acquisto della vettura, sia in caso di conversione dell’autoveicolo da benzina a GPL.

REVISIONE AUTO METANO

Le regole per la revisione delle auto con impianto metano sono le stesse previste per le classiche motorizzazione diesel e benzina. Inoltre, sarà necessario, secondo scadenze periodiche, la revisione delle bombole metano. Queste devono essere revisionate:

  • omologate secondo la normativa nazionale (DGM): ogni 5 anni
  • omologate secondo la normativa europea R110 ECE/ONU: ogni 4 anni (le successive ogni due)