La conversione della patente militare o di altri corpi nella corrispondente patente civile può essere richiesta:
- durante il servizio
- entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
La conversione avviene secondo una tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Difesa.
Sono convertibili le patenti rilasciate dalle Forze armate e dagli altri Corpi dello Stato previsti dall’articolo 138 CDS, compresi nel seguente elenco: