GUIDA ACCOMPAGNATA
autovetture a 17 anni
Guida di autovetture a partire dai 17 anni con un accompagnatore a bordo.
Il documento denominato guida accompagnata (GA) permettere ai ragazzi con meno di 18 anni di prendere confidenza con le autovetture in modo progressivo, attraverso la costante presenza di un accompagnatore al loro fianco. Dopo aver svolto un corso di guida in autoscuola di almeno 10 ore, i ragazzi titolari di patente A1 o B1 di almeno 17 anni possono scegliere, in accordo con i genitori o tutori, fino a un massimo di 3 accompagnatori e cominciare a guidare con loro fino a quando non diventano maggiorenni. Poi, al compimento dei 18 anni, potranno procedere con la normale richiesta di Foglio Rosa e conseguire la patente B; solo dopo averla conseguita avranno la possibilità di guidare da soli.
REGOLE GENERALI:
Possono essere indicati al massimo 3 accompagnatori con i seguenti requisiti:
- età non superiore a 60 anni (è possibile designare come accompagnatori i titolari di patente che, pur avendo un’età inferiore a 60 anni al momento del rilascio dell’autorizzazione, avranno superato tale età alla scadenza di validità della stessa; in tali casi sarà annotata sull’autorizzazione la data limite ridotta per l’accompagnatore, cioè fino al compimento del sessantesimo anno di età)
- patente non inferiore alla categoria B, in corso di validità e non sospesa negli ultimi 5 anni. Nel caso di patente italiana, questa deve essere stata conseguita da almeno 10 anni. Nel caso di patente rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o appartenente al SEE (Spazio economico europeo) questa deve essere stata riconosciuta da non meno di 5 anni
L’autorizzazione alla guida accompagnata scade:
- al compimento dei 18 anni
- alla data di scadenza della patente posseduta dal minore se tale data è anteriore al compimento dei 18 anni; in questo caso, dopo aver rinnovato la patente, è possibile richiedere un duplicato dell’autorizzazione valido fino alla data di validità della patente e comunque non oltre il compimento dei 18 anni.
Chi è stato autorizzato alla guida accompagnata:
- per conseguire a 18 anni la patente B non avrà l’obbligo di effettuare almeno 6 ore di lezioni di guida in autostrada, su strade extraurbane principali o in condizioni di visione notturna presso una autoscuola, come invece è previsto per gli altri aspiranti patentati. Può beneficiare dell’esenzione, però, solo chi non abbia mai subito la revoca dell’autorizzazione e presenti la domanda di conseguimento della patente B entro sei mesi dal compimento dei 18 anni.
E’ possibile guidare:
- autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’art. 117, comma 2-bis (autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW)
- in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all’infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata
- Nelle ipotesi di guida accompagnata al di fuori delle esercitazioni con un’autoscuola, sul veicolo non potrà prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore
- Il veicolo adibito alla guida accompagnata deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche «GA»
- Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, dell’art. 117, CdS (non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali)
- Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sé l’autorizzazione, nonché la patente di cui è titolare. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con sé la patente di guida prescritta.
- Nel caso in cui, durante l’attività di guida accompagnata il minore commette violazioni per le quali è disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, l’autorizzazione alla guida accompagnata è revocata ed è inserito apposito ostativo nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, così pure si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore (categoria A1/B1) sia sospesa di validità o revocata (in entrambi i casi il minore non può ripresentare l’istanza di autorizzazione alla guida accompagnata).